Con il termine installazione si intende il processo di operazioni atte a collocare un prodotto, un'apparecchiatura o un impianto in un determinato ambiente.
Due classici esempi di installazione possono essere quelli di un nuovo impianto di climatizzazione e di riscaldamento: in particolare, nel caso di acquisto e installazione di un climatizzatore fisso, OBI si è allineata fin da subito al decreto F-Gas.
Tale decreto indica che i climatizzatori fissi potranno essere venduti agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata. Per questa ragione, recepiamo l'obbligo di raccogliere e comunicare, all’atto della vendita e per via telematica, una serie di informazioni obbligatorie. Il decreto recepisce il Regolamento UE 517/2014 che si propone l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra (F-GAS) di due terzi entro il 2030.
Inoltre, prima di procedere con installazioni di questo tipo è necessario considerare alcuni aspetti, delineati in questa sezione, che potrebbero determinare una corretta scelta e funzionamento dello stesso.
L’installazione di impianti di climatizzazione e riscaldamento è disciplinata dal D. Lgs. 37 del 2008 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (GU n.61 del 12-3-2008)
Tale decreto prevede che, per determinate categorie di articoli, l’installazione debba essere effettuata da un tecnico qualificato che sia in grado di rilasciare fattura d’installazione e dichiarazione di conformità dell’impianto.
Al fine di ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra (F-GAS) di due terzi entro il 2030, l’Unione Europea ha emanato il Regolamento UE 517/2014 con lo scopo di limitare i cambiamenti climatici, evitare un aumento della temperatura e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima.
Gli F-GAS rappresentano il 2% delle emissioni complessive di gas ad effetto serra della UE, ma dal 1990 questi sono cresciuti ben del 60%!
Alla luce di quanto sopra, l’Unione Europea considera fondamentale monitorare efficacemente le emissioni di gas fluorurati a effetto serra per verificare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni previste dalla nuova normativa.
Dal 25 Luglio 2019, con l’attuazione del Regolamento UE 517/2014 F-GAS attraverso il DPR 146/2018, le apparecchiature non ermeticamente sigillate (solidamente fissate con connessione permanente) e contenenti gas fluorurati a effetto serra, potranno essere vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata (riferimento normativo del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146).
Tutti i climatizzatori d’aria fissi rientrano all’interno di questa tipologia di prodotti.
BANCA DATI F-GAS
È obbligatorio dal 25 Luglio 2019, comunicare in via telematica alla Banca Dati F-GAS tutte le vendite di apparecchiature contenenti gas a effetto serra.
La Banca Dati F-GAS è il registro telematico nazionale che assicura il monitoraggio, la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature che li contengono, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.
COMUNICAZIONE DELLE VENDITE DI APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA
OBI Italia, in qualità di rivenditore di questo tipo di apparecchiature, è tenuta a raccogliere e comunicare, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni obbligatorie:
Le dichiarazioni di impegno dovranno essere sottoscritte all’interno dei nostri negozi OBI all’atto della vendita. Nei casi in cui la vendita comprenda anche il servizio di installazione dell’apparecchiatura, la dichiarazione di impegno dovrà essere redatta e rilasciata direttamente da OBI Italia e comunicata alla Banca Dati F-GAS. Nei casi invece in cui l’acquirente fosse un’impresa certificata che non conosce l’utilizzatore finale, sarà l’installatore a comunicare la vendita al momento in cui effettuerà l’installazione all’utilizzatore finale.
Il D. Lgs. 37 del 2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.Gli impianti sono classificati come segue:
Prima di procedere con l’installazione vera e propria del nuovo impianto di climatizzazione o di riscaldamento, è consigliato richiedere un primo sopralluogo per stabilire se l’ambiente in cui si dovrà collocare il dispositivo è idoneo al tipo di prodotto e definire la soluzione più adatta.
L’art. 5 del D. Lgs. 37 del 2008 stabilisce che la progettazione degli impianti può essere effettuata da un professionista iscritto negli albi professionali, secondo la specifica competenza tecnica richiesta.
Una volta effettuale tutte le analisi preventive e progettuali, l’installazione dovrà essere eseguita da un professionista abilitato, secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente. Possono svolgere le attività relative agli impianti, le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, a condizione che il titolare, o il responsabile tecnico, sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per i lavori da realizzare (elencati nell’art. 4 del D. Lgs. 37 del 2008).
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice dovrà rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.
Con questa dichiarazione l’impresa installatrice, sotto propria responsabilità, attesta che tutti i materiali e i componenti dell’impianto siano conformi alle norme tecniche e ai relativi certificati di prova.
Il committente che ha la necessità di installare un nuovo impianto, è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate.
Il professionista emetterà regolare fattura e contestuale dichiarazione di conformità dell'impianto, pena la decadenza della garanzia e dell’assistenza post vendita dell’articolo acquistato.
Per i casi in cui non vengono rispettati gli obblighi previsti dalla normativa vigente sono previste sanzioni civili, penali ed amministrative sia per il committente che per l’installatore.
Gli impianti rientranti nelle categorie indicate nel paragrafo “Classificazione degli impianti”, come tutti gli altri beni di consumo, godono delle garanzie legali di prodotto i cui termini sono stabiliti dal Codice del Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206).
In caso di difetti di conformità degli articoli, il cliente può rivolgersi direttamente al venditore.
Tuttavia, per l’attivazione delle garanzie di prodotto e dell’assistenza post vendita, è sempre necessario esibire, oltre alla prova d’acquisto, la fattura d’installazione e dichiarazione di conformità dell’impianto (gli obblighi del committente sono riportati nel dettaglio nel paragrafo “Obblighi del committente o proprietario dell’impianto”).
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